LEGGE N. 197 DEL 22 DICEMBRE 2022
Articolo 1 - Commi 186-205 Definizione agevolata delle controversie tributarie
Le controversie tributarie in cui è parte Il Comune di Avellino o la società Assoservizi Srl in qualità di sua concessionaria aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo ridotto. La domanda deve essere trasmessa entro il 16 marzo 2023 all’indirizzo PEC: comune.avellino.definizione2023@pec.it
TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPORTI DA VERSARE | ||||
giudizio pendente | esito I grado | esito II grado | comma | importo da versare (*) |
ricorso notificato all'Ente ma non ancora depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado | - | - | 186 | 100% del valore della controversia |
I grado | - | - | 187 | 90% del valore della controversia |
II grado | conferma l'avviso di accertamento | - | 186 | 100% del valore della controversia |
II grado | annulla l'avviso di accertamento | - | 188 a) | 40% valore della controversia |
II grado | conferma parzialmente l'avviso di accertamento | - | 189 | 100% del tributo confermato dalla sentenza di primo grado 40% del residuo tributo ancora in contestazione |
cassazione | conferma l'avviso di accertamento | conferma l'avviso di accertamento | 186 | 100% del valore della controversia |
cassazione | conferma l'avviso di accertamento anche solo in maniera parziale | annulla l'avviso di accertamento | 188 b) | 15% valore della controversia |
cassazione | - | conferma parzialmente l'avviso di accertamento | 189 | 100% del tributo confermato dalla sentenza di secondo grado 15% del residuo tributo ancora in contestazione |
cassazione | annulla l'avviso di accertamento | conferma la sentenza di I grado | 190 | 5% del valore della controversia |
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(*) in caso di TARSU l'importo che concorre a definire il valore della controversia è pari alla tassa RSU cui vanno aggiunte le maggiorazione ECA (5%) ed ex ECA (5%) ed il tributo provinciale TEFA (5%). in caso di TARES l'importo che concorre a definire il valore della controversia è pari alla tassa TARES cui va aggiunta la maggiorazione art. 14 c. 13 L. 201/2011 e tributo provinciale TEFA (5%). In caso di TARI l'importo che concorre a definire il valore della controversia è pari alla tassa TARI cui va aggiunto il tributo provinciale TEFA (4% fino al 2019, dal 2020 in poi 5%) |
La domanda per accedere alla definizione agevolata può essere presentata, per ciascuna controversia autonoma, da chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
Possono essere definite in maniera agevolata solo le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato entro il 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.
Per i contribuenti in particolari situazioni di temporanea difficoltà economica è possibile accedere al pagamento rateale ai sensi della delibera di consiglio comunale n. 34/2017 modificata dalla delibera di Consiglio Comunale n. 6/2023 presentando, unitamente alla domanda di definizione agevolata l’istanza di rateizzazione.
Il pagamento, in caso di pagamento in unica soluzione deve essere effettuato prima della presentazione della domanda tramite modello F24.
Di seguito sarà possibile scaricare la documentazione e i modelli in formato PDF.
- Istruzioni di compilazione [PDF]
- Domanda di Definizione agevolata [PDF]
- Istanza di rateizzazione [PDF]
- Istruzioni per polizza fidejussoria [PDF]
- Regolamento per la definizione dei giudizi tributari [PDF]
- Nota di approfondimento IFEL del 7 gennaio 2023 [PDF]
Per ulteriori informazioni sulla normativa, visita la sezione del Comune di Avellino.